ecobonus casa

Ecobonus al 110%: un’opportunità da cogliere al volo

Il nuovo ecobonus 110%, o superbonus, è una misura che prevede la detrazione per interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico, o per l’installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il decreto prevede di usufruire della detrazione attraverso diversi metodi, tra cui lo sconto in fattura o la cessione del credito. Nel primo caso è l’azienda che compie i lavori a detrarre l’importo dovuto direttamente all’atto dell’acquisto. Nel caso della cessione del credito invece il titolare dell’ecobonus può cedere la parte detraibile (il 110% dell’ammontare, sulla base del tetto massimo) all’impresa fornitrice o ad altri soggetti, come istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

La differenza sostanziale tra le due modalità è che possono beneficiare della cessione del credito tutti coloro che partecipano alla spesa per l’intervento: è molto utile dunque nel caso in cui sia un condominio a usufruire del superbonus. Nella sostanza tuttavia gli effetti sortiti sono equivalenti.

Superbonus: quali interventi

Gli interventi che sono ammessi all’ecobonus al 110% riguardano, come abbiamo già accennato, sia lavori di ristrutturazione edilizia sia di sostituzione degli impianti di riscaldamento.

Vediamo più da vicino tutti gli interventi ammessi al superbonus:

  • Cappotto termico: comprende l’isolamento termico delle superfici dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. Ciò significa che l’intervento sull’involucro dell’edificio deve riguardare almeno un quarto delle superfici esposte.
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: consiste nella sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento, come la caldaia tradizionale, con un impianto di nuova generazione per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda.

Il vecchio impianto va sostituito con una delle seguenti soluzioni:

  • Caldaia a condensazione con efficienza almeno di classe A
  • Microcogenerazione, che consiste nella produzione di energia elettrica e calore da un unico impianto.
  • Pompa di calore oppure impianti ibridi o geotermici

Sono ammessi all’ecobonus al 110%anche gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico relativi al cosiddetto sismabonus.

calcolo ecobonus

I limiti di spesa per gli interventi trainanti

Vediamo quindi attraverso la tabella, tutti i limiti di spesa relativi agli interventi trainanti, ovvero quegli interventi considerati più importanti dalla normativa sull’ecobonus:

Tipologia intervento Tipologia edificioImporto massimo di spesa
Isolamento termico sugli involucriEdifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliariEuro 50.000,00
 CondominiEuro 40.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari1 che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità
 CondominiEuro 30.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari2 che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità
Sostituzione impianto di climatizzazione con nuovo impianto3Edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliariEuro 30.000,00
 CondominiEuro 20.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità
 CondominiEuro 15.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità
Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico4Realizzati su singole unità immobiliariEuro 96.000,00
 Acquisto case antisismicheEuro 96.000,00
 CondominioEuro 96.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio

1 La detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (es. box, cantine) che abbiano sostenuto le spese

2 Nel caso di condomini con oltre 8 unità, per calcolare la spesa massima ammissibile, le prime 8 unità hanno sempre il limite a 40.000 per isolamento termico (o 20.000 per impianto) e le successive a 30.000 (o 15.000).

3 Qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, questo non ha diritto al Superbonus.

4 Se il credito è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata dal 19% al 90%.

Interventi trainati

Gli interventi trainati sono quei lavori considerati meno importanti e permettono l’accesso all’ecobonus al 110% solamente in combinazione con uno o più interventi trainanti. Tra questi sono compresi:

  • realizzazione del monitoraggio antisismico.
  • installazione di impianti fotovoltaici, fino a un ammontare complessivo di 48.000€ per singola unità immobiliare e comunque con limiti di spesa pari a 2.400€ per ogni kW di potenza nominale installata.
  • installazione di sistemi di accumulo. Il tetto massimo è condiviso con l’installazione dell’impianto fotovoltaico in combinazione: il limite di spesa di 48.000€ è valido quindi per la somma dell’impianto e del sistema d’accumulo e comunque quest’ultimo prevede un ulteriore tetto di 1.000€ per ogni kWh di capacità di accumulo. 
  • installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici, con limiti di spesa pari a 3.000€ e limiti di potenza pari a 7 kW.

Ricordiamo comunque che l’accesso al superbonus è consentito previa esibizione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Questo attestato, rilasciato da figure qualificate, deve dimostrare l’aumento di 2 classi energetiche a seguito degli interventi scelti.

Sai cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica necessario per accedere all’ecobonus? leggi il nostro articolo sull’efficienza energetica

I soggetti che possono accedere al Superbonus

L’ecobonus al 110% si può applicare agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

  • Condomìni, limitatamente alle parti comuni come suolo, tetti e lastrici solari. Sono incluse tutte le opere che servono al godimento comune come impianti per l’acqua calda, gas o riscaldamento domestico. 
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, arti e professioni. Ciò significa che il superbonus è riservato alle unità abitative e residenziali e non vengono ammessi edifici adibiti all’utilizzo professionale.
  • Case popolari
  • Cooperative edilizie di abitazione indivise, ovvero quelle cooperative nella forma di impresa in cui i soci partecipano per la costruzione di edifici a scopo abitativo. In particolare le cooperative indivise sono quelle in cui la proprietà degli immobili rimane all’associazione e non viene divisa tra i soci. 
  • Organizzazioni senza fini di lucro
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche
  • Comunità energetiche rinnovabili, ovvero quelle realtà residenziali che soddisfano il proprio fabbisogno energetico con energie rinnovabili attraverso un impianto di produzione comune.
Sai come funziona una pompa di calore? leggi il nostro articolo sulla pompa di calore e sul suo funzionamento